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Arluno. 2 mamme e un solo amore: il diritto di un bimbo di crescere serenamente

È successo ad Arluno, nel comune dove la famiglia è residente. Lo scorso 10 luglio la compagna della madre biologica di un bambino di 2 anni ha firmato gli atti che la rendono genitore del piccolo. Non che già non lo fosse, ma ora le due donne possono ufficialmente occuparsi insieme del loro figlio. Un passaggio che ha reso ufficiale un legame affettivo che, nella vita di ogni giorno, esiste da sempre, che tutela il bimbo, e i suoi parenti, e che durerà per sempre. E’ una festa, una grande gioia e, nel contempo, un respiro di sollievo.

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La storia reale

Il piccolo è nato grazie a una donazione di seme effettuata in una clinica di Copenaghen. Una fecondazione assistita eterologa. Non c’è quindi nessun padre legale, e nessun contenzioso in corso con lo stesso, nè ci sarà mai. Da quando è nato è cresciuto accudito dalle due donne che hanno scelto insieme di metterlo al mondo. Condivide la quotidianità con entrambe, vive con loro, riceve cura, presenza e stabilità. Ha dei nonni che lo amano e sono entusiasti di lui. Questa è la realtà della sua famiglia.

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Il riconoscimento con effetto retroattivo: le rivoluzionarie sentenze costituzionale 68 e 69 del 2025

In un primo momento, quando in redazione è arrivata la notizia, abbiamo pensato si trattasse della possibilità di “adozione per casi particolari” che illustriamo di seguito, ma poi approfondendo la questione abbiamo saputo che il caso è molto più particolare.

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Le due mamme di Arluno infatti hanno ottenuto il riconoscimento retroattivo della genitorialità del genitore non biologico, che può essere applicato tramite la sentenza costituzionale 69/2025 emessa lo scorso 11marzo.

Con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte, in presenza di un bambino nato in Italia a seguito di una procedura di Procreazione Medicalmente Assistita effettuata all’estero da due donne nel rispetto della disciplina straniera – sulla cui base, se il bambino fosse nato all’estero, il vincolo genitoriale sarebbe stato riconosciuto in Italia anche nei confronti della madre intenzionale – ha ritenuto, nell’interesse del minore, che la madre intenzionale possa riconoscere il figlio.

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Sintetizzando in parole estremamente povere, la Corte Costituzionale dice è che anche se la MPA eterologa è proibita in Italia, le coppie omosessuali o eterosessuali che si recano all’estero per eseguirla e fanno nascere i bambini in un paese in cui la legislazione permette il riconoscimenti da parte dei due genitori, biologico e intenzionale, la trascrizione all’anagrafe italiana con due madri, quella biologica e quella intenzionale, sarebbe automatica.

Questo discriminerebbe i bambini nella stessa situazione che però nascono in Italia, che venivano registrati all’anagrafe come figli della sola madre biologica, violando gli articoli costituzionali 2, 3, e 30. La stessa sentenza libera anche i padri delle coppie eterosessuali che hanno utilizzato la PMA all’estero, dal commettere un falso in atto pubblico quando riconoscevano all’anagrafe i bambini nati in Italia. Attualmente tutti i bambini figli di italiani concepiti all’estero con la PMA eterologa , hanno diritto ad essere iscritti all’anagrafe con l’indicazione dei due genitori, quello biologico e quello intenzionale.

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L’adozione per casi particolari

L’adozione in casi particolari è un’altra procedura con cui si può garantire ai bambini di essere legalmente figli di ambedue i loro genitori, anche quando non c’è legame genetico. Attraverso la procedura dell’articolo 44, lettera d), della legge 184 del 1983: l’adozione in casi particolari. Una formula già applicata in precedenza dai tribunali italiani, pensata per situazioni in cui, anche senza un vincolo biologico, il rapporto tra adulto e minore è stabile, duraturo e fondato sull’affetto e sulla responsabilità.

Questo strumento consente di tutelare il bambino in modo concreto: entrambe le figure genitoriali possono prendersi cura di lui, senza ostacoli giuridici. La madre adottiva potrà prendere decisioni mediche, firmare documenti scolastici, accompagnarlo nella crescita con pieni diritti e doveri, esattamente gli stessi della madre naturale e giuridica.

Le parole della Corte Costituzionale

A sostenere questa direzione è intervenuta più volte anche la Corte Costituzionale. Nella sentenza n. 32 del 2021, ha chiarito che è diritto del bambino vedere riconosciuto il legame con chi lo accudisce e lo cresce, anche al di fuori dei legami genetici. Un principio ribadito anche con la sentenza n. 79 del 2022, dove i giudici hanno sottolineato che “il legislatore non può ignorare la realtà di famiglie costruite sull’affetto, se il loro riconoscimento corrisponde all’interesse del minore”.

La serenità del bambino è al centro di ambedue i percorsi giuridici, sia l’adozione sia il riconoscimento con effetto retroattivo del caso di Arluno. Nel caso dell’adozione il giudice del tribunale dei minori giudica che il contesto familiare sia sano, affettivamente stabile e favorevole allo sviluppo armonico del bambino prima di dare l’approvazione all’adozione. Nel caso del riconoscimento con effetto retroattivo, invece viene riconosciuto un diritto, e che avrebbe dovuto essere vigente già al momento della nascita del bambino

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Redazione CNNZ

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